Statuto dell'Associazione Culturale |
statuto
Associazione culturale Leofanti
STATUTO
Art. 1
- E’ costituita l’Associazione denominata Leofanti, con sede in Giudecca 310/L Int., 30133 Venezia (Ve), con
durata illimitata.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione
né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera del Maggior Consiglio nelle modalità previste dallo Statuto.
L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, sportivo ed artistico dei
suoi soci nei campi della cultura, delle attività motorie, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della
comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei
servizi dello sport e della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività
su tutto il territorio Europeo.
Art. 2
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali,
teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se
promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni,
dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e
perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport ed
animazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale,
curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale
audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della
sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od
ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e
Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque
capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o
indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma
4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere
attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la
realizzazione dei fini sociali.
Art. 5
Su delibera del Maggior Consiglio l’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a
carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. Inoltre l’Associazione potrà procedere a convenzioni
con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Minor Consiglio,
dichiarando:
Di voler partecipare alla vita associativa;
Di voler condividere gli scopi istituzionali;
Di accettare, senza riserve, lo Statuto;
Di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in:
Soci fondatori;
Soci ad honorem;
Soci ordinari;
Soci simpatizzanti;
Soci giovani;
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ad honorem coloro che per comprovati motivi possono essere nominati dal Maggior Consiglio con
i tre quarti dei voti favorevoli. I soci ad honorem saranno equiparati ai soci fondatori.
Sono soci ordinari tutti gli altri. Per divenire Soci ordinari occorre presentare domanda d’ammissione ed
avere compiuto il diciottesimo anno d’età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è
devoluto alla competenza del Minor Consiglio. I soci ordinari hanno diritto di voto nel Maggior Consiglio. I
soci ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.
Sono Soci simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne
condividono gli scopi ideali desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in
denaro od in natura a favore dell’associazione e se in regola con il pagamento della quota possono prendere
parte agli eventi dell’associazione. Il Minor Consiglio stabilisce le misure e le modalità di versamento dei
contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto; i soci
simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione; i soci
simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi
sono sempre versati a titolo di liberalità. I Soci simpatizzanti non possono prendere parte al Maggior
Consiglio, hanno diritto di voto nella Concio.
Sono Soci giovani i minori di 18 (diciotto) anni e maggiori di 5 (cinque). I soci giovani all’atto dell’iscrizione
devono essere rappresentati almeno da un Socio simpatizzante che eserciti la patria potestà sul minore. I
soci giovani hanno diritto a prendere parte agli eventi che non siano vietati ai minori. Non hanno alcun diritto
di voto, saranno rappresentati all’interno dell’associazione dal tutore che esercita la patria potestà.
Fra i soci, siano essi fondatori, ad honorem o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del
rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono
uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. I soci fondatori, ad honorem e ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche
dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni
anno dal Minor Consiglio; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti
preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute, sempre se
preventivamente concordate col Minor Consiglio.
La qualifica di associato si perde:
- Per decesso;
- Per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere
dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- Per esclusione, deliberata dal Maggior Consiglio per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:
1. Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
2. Morosità nei pagamenti delle quote associative;
3. Comportamento indegno;
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di
particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di
autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art. 7
Gli associati hanno diritto:
Di partecipare alle assemblee nei casi stabiliti dallo statuto sempre se in regola con il pagamento
della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione come stabilito dallo Statuto;
Di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
Di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
Ad osservare i regolamenti interni;
A pagare la quota associativa;
A svolgere le attività preventivamente concordate;
A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Art. 8
Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti. Sono quote associative ordinarie
quelle fissate dal Minor Consiglio annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale per i Soci
ordinari. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Minor Consiglio una tantum, al fine di
sopperire al fabbisogno di liquidità. Sono quote associative simpatizzanti quelle fissate dal Minor Consiglio
annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale per i Soci simpatizzanti. Le quote associative
annuali vengono proposte dal Minor Consiglio e ratificate dal Maggior Consiglio.
La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Art. 9
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto
alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede
sociale per essere consultato da ogni associato.
Art. 10
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
Quote associative;
Proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere
commerciale;
Liberalità, contributi, lasciti e donazioni;
Art. 11
Gli organi sociali sono i seguenti:
Il Maggior Consiglio;
Il Minor Consiglio;
La Concio;
Art. 12
Il Maggior consiglio è costituito dai Soci fondatori, ad honorem e ordinari, che si trovino in regola con il
pagamento della quota associativa.
Il Maggior consiglio è convocato dal Minor Consiglio ed è presieduto dal Presidente o, nel caso di sua
impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile,
nonché per l’approvazione degli indirizzi, del regolamento e del programma proposti dal Minor Consiglio.
Il Maggior Consiglio deve essere, inoltre, convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, dal Presidente o dal Minor Consiglio.
Il Maggior Consiglio delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Minor Consiglio, del Presidente e del
Vicepresidente se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.
Il Maggior Consiglio è l’unico organo che può deliberare l’esclusione di un socio.
L’avviso di convocazione del Maggior Consiglio, recante la data della prima riunione e della eventuale
seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a
ciascun interessato, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede
sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata
per il Maggior Consiglio di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni del Maggior Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la
metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
dei soci aventi diritto intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
i consiglieri non hanno voto.
Il Maggior Consiglio è l’unico organo in grado di assumere personale dipendente.
Ogni Socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio avente diritto ed ogni
Socio non può avere più di una delega.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Per deliberare modifiche allo statuto, la sfiducia del Presidente o lo scioglimento dell’associazione e la
relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno dei tre quarti del Maggior Consiglio in
prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto di due terzi, ed in terza convocazione la
maggioranza dei presenti.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 13
L’associazione è amministrata dal Minor Consiglio composto da almeno 3 (tre) consiglieri fino ad un
massimo di 5 (cinque) nominati dal Maggior Consiglio. Il Minor Consiglio resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi
componenti possono essere rieletti.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che
immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.
Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare
l’assemblea del Maggior Consiglio per l’elezione di un nuovo Minor Consiglio.
Nella prima riunione il Minor Consiglio nomina il segretario e il tesoriere scegliendoli anche tra i soci non
consiglieri.
Il minor Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione
del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più
consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Minor Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Minor Consiglio:
Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
Stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
Compilare il rendiconto contabile;
Fissare la quota ordinaria di ammissione;
Stabilire eventuali quote suppletive;
Eleggere il Tesoriere e il Segretario;
Nominare comitati o commissioni interne;
Gestire l’ordinaria amministrazione, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a
professionisti;
Aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione;
Sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon
funzionamento dell’Associazione;
Redigere il regolamento al fine della gestione interna;
Applicare le sanzioni disciplinari da prendere nei confronti dei Soci che non rispettano il
regolamento, eccezion fatta per l’espulsione;
Art. 14
La Concio è un’assemblea aperta a tutti i Soci ivi compresi i simpatizzanti.
Può essere indetta secondo i casi elencati:
Su richiesta del Minor Consiglio;
Su richiesta di almeno tre Soci (fondatori, ad honorem o ordinari);
Su richiesta di almeno un decimo dei Soci simpatizzanti;
E` indetta per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, degli articoli del regolamento.
La Concio non ha il potere di modificare la quota ordinaria d’ammissione.
La proposta della Concio è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 15
L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il
diritto di voto, la condotta dei soci con relative sanzioni e i criteri di ammissione a socio.
Il regolamento potrà essere modificato dal Minor Consiglio con ratifica del Maggior Consiglio, dal Maggior
Consiglio o dalla Concio come previsto dal presente Statuto.
Art. 16
Il Presidente, per delega del Maggior Consiglio, rappresenta l’associazione in ogni evenienza.
Il mandato del Presidente ha una durata di 6 (sei) anni e può essere rieletto. Il Presidente non può essere
sfiduciato se non in caso di palese contrasto con lo Statuto od il regolamento. Il Maggior Consiglio sarà
chiamato a deliberare in tal senso secondo le regole stabilite dallo Statuto.
In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con
facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per
giudizi di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente ha il potere di sciogliere il Minor Consiglio se ritiene la condotta non in linea con il mandato del
Maggior Consiglio, in tal caso sarà suo dovere convocare il Maggior Consiglio entro 30 (trenta) giorni, per la
nomina di un nuovo Minor Consiglio.
Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza ai membri del Minor Consiglio,
determinandone i poteri; in caso di urgenza esercita i poteri del Minor Consiglio salvo ratifica da parte di
questo alla prima riunione.
Art. 17
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Il mandato del Vicepresidente ha una durata di 6 (sei) anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente non può
essere sfiduciato se non in caso di palese contrasto con lo Statuto od il regolamento. Il Maggior Consiglio
sarà chiamato a deliberare in tal senso secondo le regole stabilite dallo Statuto.
Art. 18
Al segretario competono i seguenti compiti:
1. La redazione dei verbali delle sedute del Minor Consiglio e del Maggior Consiglio; i verbali devono
essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a
disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
2. La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l’estero;
3. L’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
4. La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione;
Al tesoriere competono i seguenti compiti:
1. La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
2. L’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
3. La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
4. La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
5. La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Minor Consiglio.
Tutto quanto concerne il punto 4 della carica di segretario e i punti da 1 a 5 per la carica di tesoriere devono
essere sottoposti all’approvazione del Presidente.
Art. 19
I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con
l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio del collegio dei probiviri. Il Collegio dei Probiviri si
compone di tre membri, eletti dal Maggior Consiglio anche fra i non Associati e si rinnova in occasione
dell’elezione del Minor Consiglio.
I membri possono essere rieletti.
In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri i probiviri supplenti subentrano in ordine di
anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli
appartenenti all’Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il
loro giudizio sarà inappellabile.
Art. 20
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia
di associazioni e persone giuridiche private.
STATUTO
Art. 1
- E’ costituita l’Associazione denominata Leofanti, con sede in Giudecca 310/L Int., 30133 Venezia (Ve), con
durata illimitata.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione
né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera del Maggior Consiglio nelle modalità previste dallo Statuto.
L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, sportivo ed artistico dei
suoi soci nei campi della cultura, delle attività motorie, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della
comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei
servizi dello sport e della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività
su tutto il territorio Europeo.
Art. 2
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali,
teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se
promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni,
dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e
perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport ed
animazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale,
curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale
audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della
sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od
ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e
Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque
capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o
indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma
4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere
attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la
realizzazione dei fini sociali.
Art. 5
Su delibera del Maggior Consiglio l’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a
carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. Inoltre l’Associazione potrà procedere a convenzioni
con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Minor Consiglio,
dichiarando:
Di voler partecipare alla vita associativa;
Di voler condividere gli scopi istituzionali;
Di accettare, senza riserve, lo Statuto;
Di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in:
Soci fondatori;
Soci ad honorem;
Soci ordinari;
Soci simpatizzanti;
Soci giovani;
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ad honorem coloro che per comprovati motivi possono essere nominati dal Maggior Consiglio con
i tre quarti dei voti favorevoli. I soci ad honorem saranno equiparati ai soci fondatori.
Sono soci ordinari tutti gli altri. Per divenire Soci ordinari occorre presentare domanda d’ammissione ed
avere compiuto il diciottesimo anno d’età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è
devoluto alla competenza del Minor Consiglio. I soci ordinari hanno diritto di voto nel Maggior Consiglio. I
soci ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.
Sono Soci simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne
condividono gli scopi ideali desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in
denaro od in natura a favore dell’associazione e se in regola con il pagamento della quota possono prendere
parte agli eventi dell’associazione. Il Minor Consiglio stabilisce le misure e le modalità di versamento dei
contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto; i soci
simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione; i soci
simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi
sono sempre versati a titolo di liberalità. I Soci simpatizzanti non possono prendere parte al Maggior
Consiglio, hanno diritto di voto nella Concio.
Sono Soci giovani i minori di 18 (diciotto) anni e maggiori di 5 (cinque). I soci giovani all’atto dell’iscrizione
devono essere rappresentati almeno da un Socio simpatizzante che eserciti la patria potestà sul minore. I
soci giovani hanno diritto a prendere parte agli eventi che non siano vietati ai minori. Non hanno alcun diritto
di voto, saranno rappresentati all’interno dell’associazione dal tutore che esercita la patria potestà.
Fra i soci, siano essi fondatori, ad honorem o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del
rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono
uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. I soci fondatori, ad honorem e ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche
dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni
anno dal Minor Consiglio; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti
preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute, sempre se
preventivamente concordate col Minor Consiglio.
La qualifica di associato si perde:
- Per decesso;
- Per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere
dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- Per esclusione, deliberata dal Maggior Consiglio per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:
1. Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
2. Morosità nei pagamenti delle quote associative;
3. Comportamento indegno;
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di
particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di
autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art. 7
Gli associati hanno diritto:
Di partecipare alle assemblee nei casi stabiliti dallo statuto sempre se in regola con il pagamento
della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione come stabilito dallo Statuto;
Di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
Di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
Ad osservare i regolamenti interni;
A pagare la quota associativa;
A svolgere le attività preventivamente concordate;
A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Art. 8
Le quote associative si distinguono in ordinarie, suppletive e simpatizzanti. Sono quote associative ordinarie
quelle fissate dal Minor Consiglio annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale per i Soci
ordinari. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Minor Consiglio una tantum, al fine di
sopperire al fabbisogno di liquidità. Sono quote associative simpatizzanti quelle fissate dal Minor Consiglio
annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale per i Soci simpatizzanti. Le quote associative
annuali vengono proposte dal Minor Consiglio e ratificate dal Maggior Consiglio.
La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Art. 9
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto
alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede
sociale per essere consultato da ogni associato.
Art. 10
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
Quote associative;
Proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere
commerciale;
Liberalità, contributi, lasciti e donazioni;
Art. 11
Gli organi sociali sono i seguenti:
Il Maggior Consiglio;
Il Minor Consiglio;
La Concio;
Art. 12
Il Maggior consiglio è costituito dai Soci fondatori, ad honorem e ordinari, che si trovino in regola con il
pagamento della quota associativa.
Il Maggior consiglio è convocato dal Minor Consiglio ed è presieduto dal Presidente o, nel caso di sua
impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile,
nonché per l’approvazione degli indirizzi, del regolamento e del programma proposti dal Minor Consiglio.
Il Maggior Consiglio deve essere, inoltre, convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, dal Presidente o dal Minor Consiglio.
Il Maggior Consiglio delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Minor Consiglio, del Presidente e del
Vicepresidente se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.
Il Maggior Consiglio è l’unico organo che può deliberare l’esclusione di un socio.
L’avviso di convocazione del Maggior Consiglio, recante la data della prima riunione e della eventuale
seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a
ciascun interessato, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede
sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata
per il Maggior Consiglio di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni del Maggior Consiglio sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la
metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
dei soci aventi diritto intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
i consiglieri non hanno voto.
Il Maggior Consiglio è l’unico organo in grado di assumere personale dipendente.
Ogni Socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio avente diritto ed ogni
Socio non può avere più di una delega.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Per deliberare modifiche allo statuto, la sfiducia del Presidente o lo scioglimento dell’associazione e la
relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno dei tre quarti del Maggior Consiglio in
prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto di due terzi, ed in terza convocazione la
maggioranza dei presenti.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 13
L’associazione è amministrata dal Minor Consiglio composto da almeno 3 (tre) consiglieri fino ad un
massimo di 5 (cinque) nominati dal Maggior Consiglio. Il Minor Consiglio resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi
componenti possono essere rieletti.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che
immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.
Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare
l’assemblea del Maggior Consiglio per l’elezione di un nuovo Minor Consiglio.
Nella prima riunione il Minor Consiglio nomina il segretario e il tesoriere scegliendoli anche tra i soci non
consiglieri.
Il minor Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione
del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più
consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Minor Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Minor Consiglio:
Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
Stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
Compilare il rendiconto contabile;
Fissare la quota ordinaria di ammissione;
Stabilire eventuali quote suppletive;
Eleggere il Tesoriere e il Segretario;
Nominare comitati o commissioni interne;
Gestire l’ordinaria amministrazione, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a
professionisti;
Aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione;
Sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon
funzionamento dell’Associazione;
Redigere il regolamento al fine della gestione interna;
Applicare le sanzioni disciplinari da prendere nei confronti dei Soci che non rispettano il
regolamento, eccezion fatta per l’espulsione;
Art. 14
La Concio è un’assemblea aperta a tutti i Soci ivi compresi i simpatizzanti.
Può essere indetta secondo i casi elencati:
Su richiesta del Minor Consiglio;
Su richiesta di almeno tre Soci (fondatori, ad honorem o ordinari);
Su richiesta di almeno un decimo dei Soci simpatizzanti;
E` indetta per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, degli articoli del regolamento.
La Concio non ha il potere di modificare la quota ordinaria d’ammissione.
La proposta della Concio è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 15
L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il
diritto di voto, la condotta dei soci con relative sanzioni e i criteri di ammissione a socio.
Il regolamento potrà essere modificato dal Minor Consiglio con ratifica del Maggior Consiglio, dal Maggior
Consiglio o dalla Concio come previsto dal presente Statuto.
Art. 16
Il Presidente, per delega del Maggior Consiglio, rappresenta l’associazione in ogni evenienza.
Il mandato del Presidente ha una durata di 6 (sei) anni e può essere rieletto. Il Presidente non può essere
sfiduciato se non in caso di palese contrasto con lo Statuto od il regolamento. Il Maggior Consiglio sarà
chiamato a deliberare in tal senso secondo le regole stabilite dallo Statuto.
In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con
facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per
giudizi di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente ha il potere di sciogliere il Minor Consiglio se ritiene la condotta non in linea con il mandato del
Maggior Consiglio, in tal caso sarà suo dovere convocare il Maggior Consiglio entro 30 (trenta) giorni, per la
nomina di un nuovo Minor Consiglio.
Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza ai membri del Minor Consiglio,
determinandone i poteri; in caso di urgenza esercita i poteri del Minor Consiglio salvo ratifica da parte di
questo alla prima riunione.
Art. 17
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
Il mandato del Vicepresidente ha una durata di 6 (sei) anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente non può
essere sfiduciato se non in caso di palese contrasto con lo Statuto od il regolamento. Il Maggior Consiglio
sarà chiamato a deliberare in tal senso secondo le regole stabilite dallo Statuto.
Art. 18
Al segretario competono i seguenti compiti:
1. La redazione dei verbali delle sedute del Minor Consiglio e del Maggior Consiglio; i verbali devono
essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a
disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
2. La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l’estero;
3. L’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
4. La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione;
Al tesoriere competono i seguenti compiti:
1. La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
2. L’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
3. La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
4. La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
5. La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Minor Consiglio.
Tutto quanto concerne il punto 4 della carica di segretario e i punti da 1 a 5 per la carica di tesoriere devono
essere sottoposti all’approvazione del Presidente.
Art. 19
I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con
l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio del collegio dei probiviri. Il Collegio dei Probiviri si
compone di tre membri, eletti dal Maggior Consiglio anche fra i non Associati e si rinnova in occasione
dell’elezione del Minor Consiglio.
I membri possono essere rieletti.
In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri i probiviri supplenti subentrano in ordine di
anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli
appartenenti all’Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il
loro giudizio sarà inappellabile.
Art. 20
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia
di associazioni e persone giuridiche private.