Statuto dell'Associazione Culturale |
statuto
Art. 1
- E’ costituita l’Associazione denominata I Leofanti, con sede in Sestiere Castello 5465, 30122 Venezia (Ve), con durata illimitata.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Maggior Consiglio nelle modalità previste dallo Statuto.
L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, sportivo ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, delle attività motorie, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi dello sport e della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio Europeo.
Art. 2
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport ed animazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 5
Su delibera del Maggior Consiglio l’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. Inoltre l’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Minor Consiglio, dichiarando:
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ad honorem coloro che per comprovati motivi possono essere nominati dal Maggior Consiglio con i tre quarti dei voti favorevoli. I soci ad honorem saranno equiparati ai soci fondatori.
Sono soci ordinari tutti gli altri. Per divenire Soci ordinari occorre presentare domanda d’ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno d’età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Minor Consiglio. I soci ordinari hanno diritto di voto nel Maggior Consiglio. I soci ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.
Sono Soci simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell’associazione e se in regola con il pagamento della quota possono prendere parte agli eventi dell’associazione. Il Minor Consiglio stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto; i soci simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione; i soci simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità. I Soci simpatizzanti non possono prendere parte al Maggior Consiglio, hanno diritto di voto nella Concio.
Sono Soci giovani i minori di 18 (diciotto) anni e maggiori di 5 (cinque). I soci giovani all’atto dell’iscrizione devono essere rappresentati almeno da un Socio simpatizzante che eserciti la patria potestà sul minore. I soci giovani hanno diritto a prendere parte agli eventi che non siano vietati ai minori. Non hanno alcun diritto di voto, saranno rappresentati all’interno dell’associazione dal tutore che esercita la patria potestà.
Fra i soci, siano essi fondatori, ad honorem o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci fondatori, ad honorem e ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Minor Consiglio; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute, sempre se preventivamente concordate col Minor Consiglio.
La qualifica di associato si perde:
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art.7
Gli associati hanno diritto:
Gli associati sono obbligati:
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.
- E’ costituita l’Associazione denominata I Leofanti, con sede in Sestiere Castello 5465, 30122 Venezia (Ve), con durata illimitata.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Maggior Consiglio nelle modalità previste dallo Statuto.
L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale, sportivo ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, delle attività motorie, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi dello sport e della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d’attività su tutto il territorio Europeo.
Art. 2
L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia, sport ed animazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4
L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art. 5
Su delibera del Maggior Consiglio l’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. Inoltre l’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Minor Consiglio, dichiarando:
- Di voler partecipare alla vita associativa;
- Di voler condividere gli scopi istituzionali;
- Di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- Di rispettare i regolamenti interni.
- Gli associati si distinguono in:
- Soci fondatori;
- Soci ad honorem;
- Soci ordinari;
- Soci simpatizzanti;
- Soci giovani;
Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ad honorem coloro che per comprovati motivi possono essere nominati dal Maggior Consiglio con i tre quarti dei voti favorevoli. I soci ad honorem saranno equiparati ai soci fondatori.
Sono soci ordinari tutti gli altri. Per divenire Soci ordinari occorre presentare domanda d’ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno d’età. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Minor Consiglio. I soci ordinari hanno diritto di voto nel Maggior Consiglio. I soci ordinari partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’associazione.
Sono Soci simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci simpatizzanti, le persone che versano contributi in denaro od in natura a favore dell’associazione e se in regola con il pagamento della quota possono prendere parte agli eventi dell’associazione. Il Minor Consiglio stabilisce le misure e le modalità di versamento dei contributi, nonché la durata di appartenenza all’associazione, cui i vari versamenti danno diritto; i soci simpatizzanti hanno diritto a ricevere ogni anno una relazione sull’attività svolta dall’associazione; i soci simpatizzanti non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell’associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità. I Soci simpatizzanti non possono prendere parte al Maggior Consiglio, hanno diritto di voto nella Concio.
Sono Soci giovani i minori di 18 (diciotto) anni e maggiori di 5 (cinque). I soci giovani all’atto dell’iscrizione devono essere rappresentati almeno da un Socio simpatizzante che eserciti la patria potestà sul minore. I soci giovani hanno diritto a prendere parte agli eventi che non siano vietati ai minori. Non hanno alcun diritto di voto, saranno rappresentati all’interno dell’associazione dal tutore che esercita la patria potestà.
Fra i soci, siano essi fondatori, ad honorem o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci fondatori, ad honorem e ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Minor Consiglio; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute, sempre se preventivamente concordate col Minor Consiglio.
La qualifica di associato si perde:
- Per decesso;
- Per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- Per esclusione, deliberata dal Maggior Consiglio per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi:
- Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- Morosità nei pagamenti delle quote associative;
- Comportamento indegno;
I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Art.7
Gli associati hanno diritto:
- Di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione come stabilito dallo Statuto;
- Di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati sono obbligati:
- Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Ad osservare i regolamenti interni;
- A pagare la quota associativa;
- A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.